Licenziamento per inidoneità e obbligo di ripescaggio – Condannato il datore di lavoro

La Corte di Cassazione con sentenza nro 32158 del 12/12/2018 ha decretato che:

nei casi in cui il datore di lavoro licenzi il lavoratore per inidoneità fisica o psichica senza assolvere all’obbligo di ripescaggio, lo stesso ha l’obbligo del reintegro e della corresponsione di un risarcimento, il cui massimo sarà di dodici mensilità, come previsto dall’art. 18 comma 7 L 300/70 (come modificato dalla L. 92/2012, ovvero la Legge Fornero).

Questo caso riguardava una Guardia Giurata licenziata per sopraggiunta inidoneità alla mansione senza che il datore di lavoro però si attenesse a quanto previsto dalla Legge, ossia il ripescaggio o ricollocazione ad altra mansione, pertanto il datore di lavoro è stato condannato al reintegro del lavoratore di lavoro oppure, nel caso in cui per esempio il lavoratore avesse nel frattempo trovato un altro lavoro, ad un risarcimento massimo pari a 12 mensilità.

 

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