CONGEDI RETRIBUITI PER EVENTI E CAUSE FAMILIARI Art. 94 CCNL Vigilanza Privata

L’articolo 94 del CCNL Vigilanza Privata sancisce quanto segue:

“Il lavoratore o la lavoratrice come previsto dalla L 53/2000 potranno fruire di 3 giorni retribuiti durante l’arco dell’anno lavorativo, nel caso di grave infermità documentata o decesso, del coniuge, di parente fino al secondo grado o del convivente (che risulti da certificazione anagrafica).

In sostituzione dei tre giorni lavorativi, il lavoratore potrà chiedere al datore di lavoro modalità di lavoro diverse anche per più di tre giorni, con riduzioni orarie che sommate comunque non superino i tre giorni spettanti per Legge. I tre giorni dovranno essere fruiti entro 7 giorni dalla data dell’evento luttuoso o dalla data di accertamento dello stato di necessità. La richiesta deve essere formulata per iscritto da parte del lavoratore fornendo opportuna documentazione comprovante il diritto.

I congedi per eventi e cause familiari sono cumulabili con altri congedi previsti dal CCNL.”

Conosciuti da molti come “i tre giorni”, sono utilizzabili, oltre i casi di lutto, quando sopraggiunge una “grave infermità” (da documentare) del coniuge, del convivente o di un parente entro il secondo grado di parentela.
 
𝗖𝗵𝗶 𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮 𝗻𝗲𝗹 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗴𝗿𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗶 𝗽𝗮𝗿𝗲𝗻𝘁𝗲𝗹𝗮?
I parenti di 1° grado sono i genitori ed i figli.
Quelli di 2° grado sono fratelli e sorelle, i nonni ed infine i nipoti (figli dei propri figli).
 
Il CCNL della vigilanza privata non dà diritto ai tre giorni di congedo per i cosiddetti 𝐚𝐟𝐟𝐢𝐧𝐢, ovvero i parenti del proprio coniuge.
 

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