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Via Berardi, 11 02033 Monteleone Sabino (RI)
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Il pignoramento di parte dello stipendio direttamente in busta paga si differenzia dalla cessione del quinto in quanto è un prelievo forzoso o coatto a fronte di una sentenza per il recupero di somme dovute come, ad esempio, per cartelle esattoriali insolute. Non tutto lo stipendio può essere pignorato, per legge vige sempre la regola che il massimo pignorabile è pari a un quinto.
La quota del TFR è pignorabile, a condizione che il lavoratore non abbia già a carico una cessione o dal pignoramento del quinto dello stipendio, per un debito di natura analoga (ad esempio, se si tratta di debiti per tasse non pagate).
Alcune voci che non possono mai essere pignorate per effetto dell’art. 545 del codice civile:
Eventuali pignoramenti su somme impignorabili o per importi oltre i limiti previsti per Legge sono inefficaci e dovranno essere rimborsate al lavoratore.
L’articolo 545 del codice civile, definisce esattamente tutti quei crediti che sono impignorabili:
“Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.
Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.
Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme predette.
Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.
Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio.”
Nella sentenza numero 248 del 205 della Corte Costituzionale si chiarisce che anche il lavoratore che percepisce uno stipendio basso ha l’obbligo, in base alle proprio possibilità di dover restituire le somme dovute ai creditori. Ossia, lo stipendio basso non può precludere la cessione del quinto.
Entrando ancora di più nello specifico, in merito ai minimi mezzi per il sostentamento, la Corte ha affermato che:
<< il diritto alla salute del singolo e le particolari esigenze individuali devono essere assicurate ai non abbienti, o comunque ai soggetti bisognosi di cure o di prestazioni di particolare onere, attraverso gli istituti e gli strumenti dello specifico settore dell’assistenza sanitaria o attraverso quelli dell’assistenza generale e non possono essere addossati, come obbligo costituzionalmente vincolante, a carico del generico creditore, portatore di un diritto ad una prestazione pecuniaria, giurisdizionalmente accertato attraverso un titolo esecutivo >>
Interpretando tale citazione si comprende che, anche il lavoratore a cui viene pignorata una quota dello stipendio e che potrebbe finire in situazione di indigenza non può sottrarsi al pagamento del debito contratto.