La lettera di assunzione

Cos’è la lettera di assunzione?

La lettera di assunzione è un accordo tra due parti, datore di lavoro e lavoratore, che regolamenta un rapporto di lavoro subordinato.

Il lavoratore dipendente all’atto dell’assunzione dovrà firmare questo documento che dovrà riportare alcune informazioni fondamentali.

Che differenza c’è tra contratto di lavoro e lettera di assunzione?

Legalmente non c’è nessuna differenza. Hanno la stessa valenza giuridica. Sono semplicemente due modi diversi di redigere il documento che regolamenta il rapporto di lavoro.

Dati che deve contenere la lettera di assunzione

Per effetto del decreto numero 104 del 2022, il cosiddetto Decreto Trasparenza entrato in vigore il 13 agosto 2022 e che è andato a recepire una direttiva UE del 2019, il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire all’atto dell’assunzione e per iscritto nella lettera di assunzioni alcune informazioni fondamentali che elenchiamo (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

  1. identità delle parti;
  2. luogo di lavoro;
  3. sede o domicilio del datore di lavoro;
  4. inquadramento, livello e qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro assegnato;
  5. data di inizio del rapporto di lavoro;
  6. tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di contratti a tempo determinato la durata prevista;
  7. identità delle imprese utilizzatrici, quando e appena sarà nota (per i lavoratori dipendenti da agenzie di somministrazione di lavoro);
  8. durata del periodo di prova;
  9. diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro;
  10. durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore in alternativa, se ciò non può essere indicato, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
  11. procedura, forma e termini del preavviso per il recesso, del datore di lavoro o del lavoratore;
  12. importo iniziale della retribuzione o comunque del compenso, relativi elementi costitutivi, con indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
  13. programmazione dell’orario normale di lavoro ed eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, eventuali condizioni per cambi di turnazione;

I lavoratori interessati dalla nuova normativa sono:

  • lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno o a tempo parziale;
  • lavoratori agricoli assunti con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno o a tempo parziale;
  • lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca;
  • lavoratori domestici;
  • lavoratori occupati con tipologie di contratto individuale “non standard”:

a) contratto di lavoro somministrato;
b) contratto di lavoro intermittente;
c) contratto di collaborazione continuativa etero-organizzata;
d) contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
e) contratto di prestazione occasionale “PrestO”.

 

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