Indirizzo:

Via Berardi, 11                                              02033 Monteleone Sabino (RI)

CESSIONE DEL QUINTO – COSA ACCADE AL TERMINE DEL RAPPORTO DI LAVORO?

La clausola principale che regola la cessione del quinto dello stipendio prevede la devoluzione dell’intera somma del TFR, in acconto o a saldo del finanziamento: l’azienda provvederà a versare il credito, a copertura delle somme residue.

Se il TFR non fosse sufficiente a coprire l’intero debito, il lavoratore dovrà provvedere autonomamente al saldo del residuo.
Nell’ipotesi in cui il dipendente cessasse un rapporto di lavoro per essere riassunto presso un’altra azienda, dovrà verificare se il Contratto di finanziamento preveda una ultra vigenza della cessione: in questo caso, il debito residuo si trasferisce al nuovo rapporto di lavoro previa comunicazione obbligatoria del lavoratore alla banca/finanziaria del nuovo datore di lavoro.

Se il Contratto non prevede questa possibilità, in caso avanzi ancora una parte di prestito da risarcire, sarà onere del lavoratore far fronte autonomamente o rinegoziare una nuova cessione.

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *