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ASPETTATIVA NON RETRIBUITA

Cos’è, quando può essere richiesta, cosa prevede la legge e il CCNL della Vigilanza Privata.

L’aspettativa non retribuita è un periodo di congedo dal lavoro in cui, pur mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro, non si riceve stipendio: il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore in aspettativa, in virtù della mancata prestazione. L’aspettativa non retribuita può essere richiesta dal lavoratore esclusivamente per motivi validi ovvero quelli previsti dalla legge e dal CCNL.

In generale, la legge prevede che le motivazioni per cui è possibile richiedere l’aspettativa non retribuita siano le seguenti:

  • Gravi problemi familiari
  • Tossicodipendenza accertata del lavoratore o di un familiare
  • Formazione professionale
  • Cariche pubbliche o sindacali

Il CCNL della Vigilanza Privata aggiunge la possibilità di ricorrere all’aspettativa non retribuita in caso di malattia grave e continuativa che abbia portato al termine del periodo di comporto (art. 125 CCNL).

 

Gravi problemi familiari (art. 4 L. 53/2000 e artt. 2 e 3 D.M. n. 278/2000)

Il limite del periodo di aspettativa è di 2 anni, in maniera continuativa o frazionata, per sé stesso o per il coniuge, i figli, i genitori, i generi e le nuore, il suocero o la suocera, i fratelli e le sorelle, il convivente che risulti da certificazione anagrafica, i parenti o affini entro il 3° grado. I gravi motivi accettati sono: la cura e l’assistenza, situazioni di grave disagio documentata, situazioni dettate da gravi patologie acute con permanente o temporanea riduzione o perdita dell’autonomia.

 

Tossicodipendenza accertata del lavoratore o di un familiare (art. 124 DPR n. 309/90 e art. 97 CCNL)

I familiari di un tossicodipendente possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità per un periodo massimo di tre mesi non frazionabile e non ripetibile. Il periodo di aspettativa non retribuita previso potrà essere frazionato esclusivamente nel caso in cui l’autorità sanitaria competente (SERT) ne certifichi la necessità. Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro, in forma scritta, dall’interessato, corredate da idonea documentazione redatta dai servizi sanitari o dalle altre strutture sopra indicate.

 

Formazione professionale (art. 5 L. n. 53/2000)

La legge concede periodi di aspettativa non retribuita ai dipendenti che abbiano almeno 5 anni di anzianità aziendale. La formazione deve riguardare il completamento della scuola dell’obbligo, il conseguimento del titolo di studio di secondo grado o della laurea, le attività formative diverse da quanto finanziato dal datore di lavoro. Il periodo massimo fruibile è di 11 mesi continuativi o frazionati nell’arco dell’intera vita lavorativa, previa documentazione che ne attesti la veridicità.

Cariche pubbliche (art. 31 L. n. 300/70 e artt. 77 e 79 Dlgs. n. 267/2000)

Hanno diritto a periodi di aspettativa dal lavoro senza retribuzione i dipendenti privati eletti membri del Parlamento italiano o europeo, al pari di coloro che vengono chiamati a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni locali quali: Sindaci, presidenti di province, consiglieri comunali e provinciali; Membri di giunte comunali, metropolitane e provinciali; Presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali; Presidenti, consiglieri e assessori delle comunità montane; Componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi tra enti locali e i componenti degli organi di decentramento.

Cariche sindacali (art. 18 CCNL e L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 24)

I dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura paria otto giorni all’anno. I lavoratori che intendono esercitare questo diritto, devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

Ricordiamo che non può essere richiesta l’aspettativa non retribuita se hai intenzione di farti assumere da un’altra azienda: i due rapporti di lavoro, in contemporanea, non sono compatibili. • Il datore di lavoro può negare l’aspettativa se ritiene insufficienti le motivazioni fornite. • Durante l’aspettativa non retribuita non avrai contribuzione ai fini pensionistici, non maturerai né ferie, né permessi, né TFR.

 

 

 

 

 

 

 

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