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Via Berardi, 11                                              02033 Monteleone Sabino (RI)

Trattamento Integrativo Decreto 03 del 2020

CONGUAGLIO DI FINE ANNO: DAI 15.000 € AI 28.000 €

I lavoratori che rientrano nella fascia di reddito che va dai 15.000 € ai 28.000 € hanno diritto al recupero del trattamento Integrativo previsto dal D.L. 03/2020 (ex Bonus Renzi) solo in un determinato caso: il calcolo della tassazione del contribuente deve essere penalizzAnte in confronto alla situazione precedente la riforma, in materia di imposte.

Cosa significa?

Significa che spetta esclusivamente se le detrazioni fiscali spettanti superano l’imposta lorda: il trattamento Integrativo, in questo caso, viene riconosciuto per l’ammontare della differenza tra detrazioni e imposta, entro un massimo di 1.200 €, ma solo in sede di 730.

È necessario, infatti, non considerare solo le detrazioni applicate in busta paga ma anche tutte quelle detrazioni che vengono richieste quando facciamo la dichiarazione dei redditi quali spese sanitarie, interessi passivi del mutuo, detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio ecc..

Facciamo un esempio pratico:

Mario ha maturato un reddito di 20.714,20 € lordi.

L’imposta lorda ammonta a 4.878,55 €, con una detrazione in busta paga di 2.576,88 €: l’Irpef netta è di 2.301,77 €. Mario, in 730, porta in detrazione interessi passivi del mutuo, spese sanitarie e detrazioni edilizie per un totale di 3.000 €. 3.000 € – 2.301,77 € = 698,23 € : questo è l’ammontare del trattamento Integrativo di cui al D.L. 03/2020 che spetta a Mario e che verrà erogato con il rimborso 730 insieme al recupero delle detrazioni.

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