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Cumulo di permessi Legge 104 del 1992

Il comma 3 dell’art. 33 della Legge 104 stabilisce che i permessi retribuiti per assistenza ad un familiare disabile grave consistono in 3 giorni al mese o, in alcuni casi, in 2 ore giornaliere.

Ma se i familiari da assistere sono più di uno, si ha diritto a cumulare i permessi retribuiti?

La risposta è sì, ma solo in alcuni casi.

Il decreto n.119 del 2011, all’art.6, ha modificato, all’art 33 della L.104, un comma che stabilisce che il dipendente possa prestare assistenza nei confronti di più persone con handicap grave solo se i familiari da assistere siano il coniuge e i parenti o affini di primo grado o se i familiari da assistere sono parenti o affini di secondo grado, a patto che i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto 65 anni di età, oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Modifiche all’art. 33 della Legge 104 del 1992

Nello specifico al comma 3 dell’art. 33 della Legge 104 del 1992 viene aggiunto il seguente paragrafo:

<< Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di piu’ persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita’ abbiano compiuto i 65 anni di eta’ oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. >>

e viene aggiunto il comma 3-bis:

<< Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito. >>

 

Non è, invece, ammesso il cumulo dei permessi nei casi in cui il familiare disabile da assistere sia un parente o affine entro il 3° grado.


		

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