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Via Berardi, 11                                              02033 Monteleone Sabino (RI)

Il potere disciplinare del datore di lavoro

L’inadempimento contrattuale

Inosservanza degli obblighi del lavoratore

Il lavoratore che non adempie all’obbligo di fedeltà, all’obbligo principale di lavorare o all’osservanza delle disposizioni impartite dal datore di lavoro può essere perseguito con misure di contenuto afflittivo.

 

Conseguenze all’inadempimento contrattuale

Le sanzioni disciplinari

  • Rimprovero verbale;
  • Rimprovero scritto o censura;
  • Multa – La multa non può eccedere le 4 ore della retribuzione giornaliera;
  • Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione – La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione non può eccedere i 6 giorni.

 

Titolo XI – DOVERI DEL PERSONALE E NORME DI COMPORTAMENTO

Cosa prevede il CCNLdella Vigilanza Privata

Il provvedimento del rimprovero scritto si applica al lavoratore per lievi irregolarità nell’adempimento dei suoi doveri o nel comportamento in servizio. La multa si applica nei confronti del lavoratore che ritardi l’inizio del lavoro o esegua, senza la necessaria diligenza, il lavoro affidatogli. La sospensione si applica ai lavoratori che eseguano con grave negligenza il lavoro affidato, omettAno, anche parzialmente, di eseguire il servizio, arrechIno danno alle dotazioni, si assentino dal lavoro senza valida giustificazione, non avvertAno i superiori di irregolarità nell’adempimento del servizio, si presentino in serVIZIO in evidente stato di ubriachezza, si addormentino in servizio

 

Come deve essere comminata la sanzione

La comunicazione

Nel momento in cui il datore di lavoro accerti un comportamento contrario agli adempimenti contrattuali previsti, dovrà informare il lavoratore tramite comunicazione scritta descrivendo il fatto commesso, le circostanze materiali, il luogo e il tempo in cui è successo il fatto. il lavoratore potrà fornire le sue giustificazioni entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione, spiegando le proprie ragioni o chiedendo che venga sentito con l’ausilio del suo sindacalista di fiducia. Il datore di lavoro può accetrare le giustificazioni o reputarle insufficienti e può procedere all’applicazione della sanzione, comunicandolo per iscritto al lavoratore. il lavoratore, a questo punto, può accettare la sanzione o impugnarla ricorrendo al Collegio di conciliazione e arbitrato presso la Direzione provinciale del lavoro .

 

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