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Guardia notturna

Indennità giornaliere GPG

Il CCNL per Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata prevede il riconoscimento di indennità giornaliere da retribuire per ogni giornata di effettiva presenza, non cumulabili tra loro, in base al tipo di servizio prestato. L’art.108 fornisce una tabella in cui vengono elencate le casistiche con i relativi importi.

Nonostante la modalità di applicazione possa sembrare abbastanza chiara, è utile fornire dei chiarimenti su alcune situazioni che potrebbero verificarsi.

Partiamo dalle definizioni che, a volte, rischiano di far mal interpretare le modalità di erogazione di queste indennità; è infatti considerato lavoratore notturno:

⇒ colui che è tenuto contrattualmente, e quindi stabilmente, a svolgere 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero nel periodo notturno
⇒ colui il quale svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero durante il periodo notturno per almeno ottanta giorni lavorativi all’anno
Guardia notturna
In presenza di regolamentazione della contrattazione collettiva, colui il quale svolga, nel periodo notturno, la parte di orario di lavoro individuato dalle disposizioni del contratto collettivo (nel CCNL per Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata è lavoro notturno la prestazione effettuata dalle ore 22.00 alle ore 6.00).

Sono sufficienti 3 ore di prestazione lavorativa effettuata all’interno della fascia oraria che il CCNL stabilisce come lavoro notturno? La risposta è no. Se il mio turno di servizio va dalle ore 18.00 alle ore 01.00, nonostante siano state lavorate 3 ore notturne, l’indennità riconosciuta sarà un’indennità diurna di rischio in quanto la maggior parte del turno è stato espletato in una fascia oraria diurna. E se il turno fosse dalle ore 18.00 alle ore 02.00? In questo caso, con 4 ore in fascia diurna e 4 ore in fascia notturna, vista la non cumulabilità delle indennità presenti in tabella, la maggiore assorbe la minore quindi spetterà l’indennità per lavoro notturno.

Ricapitolando: l’indennità da corrispondere è quella relativa alla fascia oraria (diurna o notturna) in cui si prestano il maggior numero di ore, all’interno dello stesso turno.

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