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HAI CAMBIATO RESIDENZA? NON DIMENTICARE DI RIPETERE LA DENUNCIA DELLE ARMI!

Denuncia armi per cambio residenza

🗡 I possessori di armi sono obbligati a ripetere la denuncia delle stesse, presso il commissariato o la caserma dei carabinieri, ogni qualvolta  cambiano residenza o domicilio.

⚠️ La cassazione con sentenza numero 30192 del 10 settembre 2020 ha specificato che l’omessa ripetizione della denuncia porta alla confisca delle armi.

📜 Si legge sentenza:
“Il collegio ribadisce sul punto che la confisca obbligatoria in materia di armi si applica anche nel caso di accertamento della violazione dell’art. 58 del Regio Decreto del 6 maggio 1940 n. 635, rientrando la relativa condotta, consistente nella omessa ripetizione della denuncia di detenere armi all’autorità di Polizia di Stato in costanza del trasferimento delle stesse, all’interno dell’articolo 240, comma secondo, codice penale, come richiamato dall’articolo 6, legge n. 152 del 1975 (Sez. 1, n. 5841 del 17/01/2011 – dep. 16/02/2011, Guarini, Rv. 249393). Come reso palese dal tenore letterale della norma che prescrive il divieto, la condotta sanzionata non è il trasferimento di armi non immediatamente denunciato, bensì, in costanza del trasferimento, la omessa ripetizione della denuncia di detenere armi imposta dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38, condotta che si risolve nella illecita detenzione di armi non denunciate e che rientra nelle ipotesi di confisca obbligatoria previste dall’art. 240, comma 2, n. 2 cod. pen”

Il grafico indica la sentenza 30192/2020 della corte di cassazione che prevede la confisca di armi in caso di mancata denuncia per cambio residenza
L’immagine descrive una sentenza della corte di cassazione

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