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Contratto a chiamata o intermittente

Cos’è un contratto a chiamata o contratto di lavoro intermittente?

Il lavoro a chiamata (o intermittente) è una prestazione lavorativa a carattere discontinuo. Il lavoratore darà la sua disponibilità a svolgere il servizio solo se chiamato dal datore di lavoro in base alle esigenze organizzative. Può essere a tempo determinato o indeterminato, con obbligo o senza obbligo di disponibilità.

Modalità di applicazione

Il datore di lavoro deve avere un’esigenza che giustifica il ricorso a questa modalità specifica di lavoro subordinato: le regole sono descritte nei Contratti Collettivi o, in caso non ci sia una sezione dedicata, dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I lavoratori a cui può essere applicato il contratto di lavoro intermittente devono avere un’età inferiore ai 24 anni (la prestazione deve essere svolta entro il 25mo anno d’età) o superiore a 55 anni e, nell’arco di 3 anni solari, non possono superare le 400 giornate di lavoro, tranne che per i settori turistici, i pubblici esercizi e il settore dello spettacolo.

Retribuzione del lavoro a chiamata

La retribuzione è la stessa che percepisce un lavoratore con contratto tipico ma, naturalmente, verrà erogata solo per le ore lavorate. Queste saranno anche la base per il calcolo di TFR, tredicesima e quattordicesima: vige il principio di proporzionalità.

Indennità di disponibilità

Il contratto a chiamata può prevedere l’obbligo di risposta alla chiamata garantendo, pertanto, la prestazione ogni qual volta sia richiesta: in questo caso, spetta un’indennità pari al 20% della paga base mensile prevista dal CCNL applicato. Nel caso in cui, invece, non venga previsto l’obbligo di risposta, il lavoratore avrà facoltà di rifiutare la prestazione richiesta senza incorrere in nessun rischio

Lettera di assunzione

La lettera di assunzione deve contenere durata e caratteristiche (età e causali) che ne consentono l’applicazione. Deve contenere il luogo di lavoro e l’obbligo di disponibilità o meno, il trattamento economico previsto dal CCNL, applicato al lavoro intermittente e la spettanza o meno dell’indennità di disponibilità, la data della retribuzione, e le norme relative alla sicurezza sul posto di lavoro, Il lavoro intermittente non può essere concordato per sopperire agli scioperi, non può essere applicato dalle aziende che hanno avuto licenziamento collettivo, cassaintegrazione, sospensione o riduzione dell’orario ai dipendenti in forza.

 

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